COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI
Grazie alla conversione in legge del Decreto Milleproroghe 162/2019 sono state introdotte anche nel nostro Paese le “Comunità Energetiche Rinnovabili” previste dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE).
Le comunità energetiche rinnovabili sono un soggetto giuridico che:
Si basa sulla partecipazione aperta e volontaria.
È costituito da persone fisiche, PMI, enti locali, comprese le amministrazioni comunali.
Ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera.
Questo significa, per esempio, che una PMI oppure una Pubblica Amministrazione possono installare un impianto fotovoltaico, rispettivamente sul proprio stabilimento produttivo o scuola, e condividere l’energia prodotta e immessa in rete con i cittadini del Comune che hanno deciso di far parte della comunità.
L’impianto non deve necessariamente essere di proprietà della comunità: può essere messo a disposizione da uno solo o più dei membri partecipanti o addirittura da un soggetto terzo.
Le comunità energetiche rinnovabili sono un soggetto giuridico che:
Si basa sulla partecipazione aperta e volontaria.
È costituito da persone fisiche, PMI, enti locali, comprese le amministrazioni comunali.
Ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera.
Questo significa, per esempio, che una PMI oppure una Pubblica Amministrazione possono installare un impianto fotovoltaico, rispettivamente sul proprio stabilimento produttivo o scuola, e condividere l’energia prodotta e immessa in rete con i cittadini del Comune che hanno deciso di far parte della comunità.
L’impianto non deve necessariamente essere di proprietà della comunità: può essere messo a disposizione da uno solo o più dei membri partecipanti o addirittura da un soggetto terzo.